La ristrutturazione di una casa è un progetto entusiasmante e allo stesso tempo molto impegnativo.

Sia che il motivo di intraprenderlo arrivi da una voglia di rinnovamento che da un’esigenza strutturale non prorogabile, le cose a cui pensare sono molte, per questo bisogna affidarsi a esperti del mestiere, ma soprattutto avere le idee chiare.

A partire dalla scelta dei nuovi materiali, dal tipo di pavimentazione agli infissi, alle rubinetterie e ai sanitari, bisogna porre attenzione alle pratiche burocratiche, incluse le normative vigenti, le possibilità di risparmio date dagli incentivi statali e la sicurezza durante i lavori

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE EDILI

La ristrutturazione può essere più o meno invasiva. Nel caso in cui richieda la modifica del layout, necessiterebbe della stesura di un progetto importante, riguarderebbe la sostituzione dei vecchi impianti (elettrico e termosanitario), con la scelta delle nuove rifiniture e capitolati. Potrebbe anche essere rivolta a singoli ambienti se invece non si ha la necessità di un restyling completo.

Il Testo Unico dell’Edilizia, d.P.R n.380 del 6/06/2001, art.3 Titolo I, classifica le opere edili:

  • MANUTENZIONE ORDINARIA: si tratta di interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  • MANUTENZIONE STRAORDINARIA: riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
  • INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO: si tratta di interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
  • INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: riguarda gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
  • INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE: sono tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite precedentemente.